Il nostro legislatore, con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, ha stabilito espressamente che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi previsti dalla legge. Il consenso del paziente al trattamento sanitario, in altre parole, è riconosciuto quale presupposto di liceità di qualsivoglia atto medico.